
Con le sentenze nn. 7600/2026 e 7602/2026, rese in sede di ottemperanza, la Sezione VI del Consiglio di Stato ha accolto i ricorsi delle Società, assistite dallo Studio, contro i provvedimenti con cui l’AGCM aveva sanzionato per la seconda volta alcune condotte relative alla gestione delle istanze di prescrizione biennale dei consumatori. Tali medesime condotte erano già state oggetto di precedenti sanzioni di AGCM e annullate nel 2022.
Le pronunce di merito avevano a suo tempo definitivamente accertato la tardività dell’azione amministrativa e la conseguente decadenza dell’AGCM dal potere sanzionatorio. L’Autorità, tuttavia, aveva ritenuto di poter esercitare nuovamente tale potere alla luce della successiva sentenza della Corte di giustizia UE nella causa C-510/23, Trenitalia, la quale ha ritenuto incompatibile col diritto UE il termine di 90 giorni previsto dall’art. 14 della legge n. 689 del 1981.
Il Consiglio di Stato, però, ha ribadito la stabilità del giudicato nella parte in cui aveva accertato l’ormai intervenuta decadenza dal potere: la mera sopravvenienza di una pronuncia della Corte europea, infatti, non è sufficiente a rimettere in discussione quanto deciso e, di conseguenza, a giustificare una nuova sanzione per gli stessi fatti. Né la nozione di giudicato “a formazione progressiva”, invocata da AGCM in giudizio, avrebbe potuto condurre a conclusione diversa secondo il Consiglio di Stato.
Il Collegio ha sottolineato, inoltre, che l’annullamento originario si era fondato su più ragioni autonome, tra cui l’irragionevole durata della fase preistruttoria, anche a prescindere dal termine di 90 giorni previsto dall’art. 14 della legge n. 689 del 1981.
La decisione ha riaffermato il valore della certezza del diritto e della tempestività dell’azione sanzionatoria, a tutela del diritto di difesa e degli stessi consumatori, contribuendo a definire la portata del giudicato amministrativo di annullamento delle sanzioni delle autorità indipendenti.