Il Prof. Avv. Fabio Cintioli dello Studio Cintioli & Associati, insieme agli Avv.ti Annalisa Lauteri, Luigi Medugno e Saverio Sticchi Damiani, hanno assistito Sisal S.p.A. nel giudizio di appello proposto innanzi al Consiglio di Stato ed avente ad oggetto la richiesta di annullamento del provvedimento con il quale è stata disposta la prosecuzione, fino al 30.9.2028, della gestione della concessione relativa alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea (il “Gratta e Vinci”), iniziata nel 2010, e la cui scadenza era stata prevista per il 30.9.2019.

Il Consiglio di Stato si è pronunciato sull’appello con sentenza non definitiva n. 6080 pubblicata il 3.9.2019 e, con separata ordinanza n. 6101 del 5 settembre u.s., ha ravvisato la sussistenza di dubbi di compatibilità con il diritto dell’Unione Europea della normativa nazionale -introdotta dall’art. 20, comma 1. Del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 e dei conseguenti atti attuativi- che ha autorizzato l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a disporre anticipatamente “la prosecuzione del rapporto concessorio in essere” per ulteriori nove anni decorrenti dal 30 settembre 2019. Il Collegio ha cioè ritenuto di dover accertare preliminarmente se tale rinnovo/proroga si ponga in contrasto con le regole dell’unione europea in tema di certezza del diritto, non discriminazione, trasparenza e imparzialità, libertà di concorrenza, proporzionalità, legittimo affidamento e coerenza, nonché – laddove ritenute applicabili – con le norme in tema di concessioni pubbliche.

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto prioritario il rinvio pregiudiziale alla luce dell’importanza “della questione interpretativa sottesa alla doppia pregiudizialità, tale da conformare, per il futuro, l’esercizio della discrezionalità da parte del Legislatore interno, nella materia specifica del rinnovo delle concessioni delle lotterie istantanee” a tal fine riservandosi la possibilità di vagliare successivamente la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimità costituzionale della medesima norma di diritto interno (art. 20, comma1, D.L. 14872017), secondo i parametri degli artt. 3, 24 e 117 della Costituzione. La questione passa adesso al Giudice europeo.