Annullata la sanzione dell’AGCM, che aveva contestato un’intesa tra captive banks riconducibili ai gruppi di produttori automobilistici.

 

 

Lo studio Cintioli & Associati, boutique legale altamente specializzata nell’ambito del diritto amministrativo, della concorrenza e mercati regolamentati, unitamente allo Studio Jones Day, uno dei principali Studi internazionali con una forte presenza in Italia e con un radicato expertise in diritto antitrust, hanno ottenuto davanti al Consiglio di Stato un’importante sentenza per FCA Bank S.p.A.

FCA Bank S.p.A. è stata difesa dal prof. avv. Fabio Cintioli, socio fondatore dello Studio Cintioli & Associati che ha lavorato unitamente all’avv. Paolo Giugliano, e dall’avv. Mario Todino, socio dello Studio Jones Day.

Nel 2020, FCA Bank aveva ottenuto dal TAR Lazio (sentenza n. 12542 del 2020) l’annullamento del provvedimento con il quale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva ritenuto sussistente un’intesa anticoncorrenziale durata 14 anni e che si sarebbe realizzata attraverso scambi informativi tra le società captive dei principali produttori automobilistici attivi in Italia, le quali erogano finanziamenti agli acquirenti di autovetture. Il TAR aveva annullato il Provvedimento dell’AGCM per gravi vizi procedurali e sostanziali concernenti, rispettivamente, la tardiva apertura del procedimento istruttorio, l’erronea individuazione del mercato rilevante nella vendita di veicoli tramite finanziamenti auto, e l’omessa prova della dannosità della presunta intesa.

Con la sentenza n. 727 del 2022, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di AGCM per la riforma della sentenza del TAR Lazio ed ha dunque confermato l’annullamento del provvedimento sanzionatorio adottato dall’Autorità antitrust.

In particolare, il giudice amministrativo, aderendo alla difesa di FCA Bank, ha ritenuto corretta la sentenza del TAR nella parte in cui aveva annullato il provvedimento perché adottato a conclusione di un’istruttoria avviata con ingiustificato ritardo rispetto al momento in cui l’Autorità aveva ricevuto notizia dell’esistenza di scambi informativi tra le società finanziarie captive.

La sentenza del Consiglio di Stato ha un’importanza che va oltre il caso di specie, perché spiega che “il tempo trascorso, prima dell’avvio dell’istruttoria, non può reputarsi privo di conseguenze in più di una direzione: nei confronti delle imprese “incolpate”, nella misura in cui il protrarsi della pratica contestata può avere aggravato la loro posizione, con effetti sia sulla (accresciuta) rilevanza dell’infrazione e quindi sulla conseguente sanzione, che in ordine alla loro esposizione, a valle dell’intesa, ad un numero di cause risarcitorie verosimilmente maggiore; ma anche nella direzione del “mercato”, che da una pratica concordata restrittiva per oggetto può ricevere un pregiudizio ancora maggiore ove l’intervento inibente dell’enforcement pubblico non sia tempestivo”.

Già solo alla luce di queste considerazioni, il Consiglio di Stato ha affermato di poter confermare la sentenza di annullamento del TAR Lazio, ritenendo perciò non necessario soffermarsi sulle ulteriori lacune e incoerenze sostanziali del provvedimento dell’AGCM ravvisate dal TAR nel giudizio di primo grado, afferenti all’illogica definizione del mercato interessato dalla presunta intesa e all’omessa prova della capacità delle condotte accertate di alterare la concorrenza, prova necessaria anche quando si utilizza la nozione di intesa per “oggetto” anticoncorrenziale.

La sentenza è gemella ad altre con cui il Consiglio di Stato ha confermato l’annullamento delle sanzioni irrogate nei confronti di altri gruppi automobilistici coinvolti dall’accertamento di AGCM.