Lo Studio Legale Cintioli & Associati, con un team guidato dal prof. avv. Fabio Cintioli e con l’avv. Paolo Giugliano, e lo Studio Legale Libertini-Scognamiglio, con un team guidato dal prof. avv. Mario Libertini e con l’avv. Flaminia Cotone, hanno ottenuto davanti al TAR Lazio un’importante sentenza per Vodafone Italia S.p.A..
Vodafone Italia S.p.A. aveva proposto ricorso al TAR Lazio per ottenere l’annullamento del provvedimento con il quale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva ritenuto di poter accertare un’intesa tra quattro operatori telefonici volta a coordinare le rispettive strategie commerciali in occasione del passaggio dalla fatturazione quadrisettimanale (28 giorni) a quella mensile, con il mantenimento del prezzo annuale precedentemente praticato e con conseguente aumento dell’8,6% della singola fattura. Per questa condotta, AGCM aveva ritenuto di irrogare a Vodafone Italia S.p.A. una sanzione di circa 60 milioni di euro.
Il TAR Lazio, con la sentenza n. 8239/2021, ha accolto integralmente i motivi di ricorso attraverso i quali era stato dimostrato che il provvedimento adottato da AGCM, oltre ad esser fondato su evidenze istruttorie scarsamente significative, presentava lacune e incoerenze sostanziali.
In particolare, il giudice amministrativo ha ritenuto che l’AGCM, nel ricostruire l’esistenza di un coordinamento anticoncorrenziale, non aveva considerato le puntuali spiegazioni alternative fornite da Vodafone al fine di dimostrare l’autonomia e razionalità delle scelte commerciali effettuate, sebbene tali spiegazioni trovassero conforto anche in un parere reso nel corso del procedimento dal Regolatore di settore (l’AGCOM).
La sentenza ha un valore che va oltre il caso di specie, dal momento che riafferma il principio secondo cui l’Autorità antitrust, ogniqualvolta intende accertare la sussistenza di una condotta anticoncorrenziale consistente in una pratica concordata, non può limitarsi a ricostruire la presenza di contatti tra gli operatori e di c.d. elementi esogeni, ma deve sempre attentamente esaminare le spiegazioni fornite dalle parti con le quali si dimostra che una determinata condotta commerciale è stata adottata sulla base di scelte autonome e razionali. Ed ancora, il TAR ha sottolineato che AGCM, quando raccoglie un parere del Regolatore nel corso del procedimento, deve poi tenerne adeguatamente conto nelle proprie valutazioni.
Nel caso di specie, il TAR ha rilevato che: “mancano nel Provvedimento elementi indiziari, gravi precisi e concordanti, tali da delineare un quadro sufficientemente chiaro, non altrimenti spiegabili se non con l’esistenza della accertata pratica concordata, volta a limitare il confronto competitivo nei mercati rilevanti”.
La sentenza è gemella di altre con cui il TAR Lazio ha accolto i ricorsi presentati anche da Fastweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Wind Tre S.p.A..