Annullato il provvedimento dell’AGCM e la relativa sanzione di oltre 10 milioni di euro inflitta alle società per abuso di posizione dominante.

 

 

Cintioli & Associati, con il socio fondatore prof. avv. Fabio Cintioli e Paolo Giugliano, ha assistito con successo TicketOne nel giudizio dinanzi al TAR Lazio con il quale era stato chiesto l’annullamento del provvedimento con il quale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a conclusione dell’istruttoria A523, aveva ritenuto di affermare l’esistenza di un abuso di posizione dominante preordinato al rafforzamento di TicketOne nel mercato della vendita di biglietti per eventi live di musica leggera.

Accolti anche tutti i ricorsi presentati dalle altre società del Gruppo coinvolte dall’accertamento di AGCM. La capogruppo di diritto tedesco CTS Eventim è stata assistita da Allen & Overy, con un team guidato da Emilio De Giorgi e composto dagli associate Marco Lupoli, Stefania Casini e Arianna Fletcher. Friends & Partners, Vivo Concerti e F&P Group in liquidazione sono state assistite da de Vergottini, con un team composto dai soci avv. Riccardo de Vergottini e Marco Petitto, e da Pietrolucci, con un team composto dal socio fondatore Andrea Pietrolucci e da Alessandra Ferragamo. Vertigo è stata assistita da Pirola Pennuto Zei, con un team composto dai soci Maurizio Bernardi ed Ermanno Vaglio. Di and Gi è stata assistita da Cintioli & Associati, sempre con il prof. avv. Fabio Cintioli e Paolo Giugliano.

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 3334 del 24 marzo 2022, ha annullato il provvedimento dell’AGCM e la collegata sanzione pecuniaria di oltre 10 milioni di euro.

Il TAR, in particolare, ha ritenuto fondate le difese di TicketOne e delle altre società del Gruppo CTS Eventim con le quali era stato dimostrato che la tesi accusatoria di AGCM non era sostenuta da “un adeguato approfondimento istruttorio” e soprattutto non teneva conto delle spiegazioni fornite dalle Società fin dal procedimento.

La sentenza odierna ha un’importanza che va oltre il caso di specie perché non si limita a sottolineare la necessità che AGCM tenga sempre adeguatamente conto delle argomentazioni fornite dalle parti nel corso del procedimento ma affronta, per la prima volta, una questione di diritto che non era mai sorta in Italia.

AGCM, con una tesi innovativa e mai applicata prima, aveva sostenuto che l’abuso di posizione dominante era stato realizzato anche attraverso alcune operazioni di concentrazione con le quali il Gruppo CTS Eventim-TicketOne, da tempo attivo in Italia nel mercato del ticketing, si era integrato verticalmente nel mercato della promozione di eventi live.

Il TAR ha chiarito che AGCM non può valutare le operazioni di concentrazione ai sensi della disciplina sugli abusi di posizione dominante dettata dall’art. 102 TFUE. Questo per la semplice ragione che il diritto antitrust nazionale e dell’Unione europea dedicano una disciplina ad hoc per valutare le operazioni di concentrazione ed identificano come operazioni “rilevanti ai fini del diritto della concorrenza […] quelle che comportano la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, così riducendo in modo sostanziale e durevole la concorrenza”.