Respinto il ricorso contro i provvedimenti con i quali l’ENAC aveva disposto la concessione di contributi per l’acquisto di mezzi a trazione elettrica negli aeroporti regionali.

 

Lo studio Cintioli & Associati, con un team composto dai soci Fabio Cintioli e Giuseppe Lo Pinto, nonché dall’avv. Dario Ruggiero, ha assistito con successo Geasar s.p.a. – società di gestione dell’aeroporto di Olbia Costa Smeralda – e Aeroporto Friuli-Venezia Giulia s.p.a. – società di gestione dell’aeroporto di Trieste Ronchi dei Legionari – nell’ambito del contenzioso contro i provvedimenti dell’ENAC relativi alla concessione di contributi a favore degli aeroporti regionali per l’acquisto di autovetture e mezzi airside a trazione elettrica.

Con sentenza n. 8627 del 22 maggio 2023, il TAR Lazio ha respinto il ricorso di una società di gestione aeroportuale che, a differenza degli aeroporti di Olbia Costa Smeralda e di Trieste Ronchi dei Legionari, era stata esclusa dal novero degli aeroporti regionali beneficiari di tali contributi per la non conformità ad alcuni criteri ed aveva, quindi, impugnato il bando ENAC, nonché la conseguente aggiudicazione. A riguardo, il TAR Lazio ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione dei criteri per la concessione degli aiuti agli investimenti contenuti nell’art. 56-bis del Regolamento (UE) n. 651/2014.

In particolare, il TAR dopo aver ribadito il divieto di concessione di aiuti agli aeroporti regionali ubicati a meno di 100 Km di distanza da scali che gestiscono servizi di linea, ha altresì chiarito che la soglia “di tolleranza” per la concessione dell’aiuto (la media annuale del traffico fino a 200.000 passeggeri) deve essere verificata in un arco temporale sufficientemente esteso. Al riguardo, il TAR, accogliendo le tesi difensive degli aeroporti di Olbia e Trieste ha precisato che “le condizioni per l’applicazione di norme, come quelle sugli aiuti di Stato, potenzialmente idonee a determinare un’alterazione della concorrenza, devono essere sufficientemente “consolidate” e stabili nel tempo. Altrimenti si giungerebbe al non consentito effetto di “subordinare l’applicazione delle norme sugli aiuti (…) a fenomeni contingenti ed occasionali, con evidente pregiudizio, se non altro, dei principi di certezza del diritto e di prevedibilità dell’azione regolamentare (…)”.