Bocciato il ricorso da parte di alcuni produttori in merito al bando indetto dal Commissario Straordinario per l’attuazione ed il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento ed il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
Lo Studio Cintioli & Associati, boutique legale altamente specializzata nell’ambito del diritto amministrativo, della concorrenza e mercati regolamentati, con un team composto dai soci il prof. avv. Fabio Cintioli e l’avv. Giuseppe Lo Pinto, ha ottenuto davanti al Tar Lazio per Invitalia un’importante pronuncia in materia di gare pubbliche nell’ambito dell’emergenza Covid 19.
Il giudizio ha riguardato la procedura di gara aperta, semplificata e di massima urgenza per l’acquisto di arredi scolastici indetta dal Commissario Straordinario per l’attuazione ed il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento ed il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
È stata nello specifico riconosciuta la legittimità dell’azione di Invitalia, in quanto soggetto attuatore, bocciando il ricorso promosso da alcuni produttori, che lamentava la mancanza di un Piano di dettaglio dei fabbisogni, la mancata indicazione delle dimensioni degli arredi da fornire ed i termini assai stringenti e di consegna.
Il Collegio ha osservato che al Commissario Straordinario è stato demandato il compito di provvedere “all’acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché di ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020-2021, nonché a contenere e contrastare l’eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali”.
In tale ambito, peraltro, il richiamo contenuto nel disposto di cui all’art. 8 d.l. n. 76/2020, all’art. 122 del d.l. n. 18/2020, convertito in l. n. 27/2020, consente al Commissario medesimo il potere di adottare provvedimenti “in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea”.
Il fatto che la lex specialis di gara abbia previsto termini serrati per la presentazione delle offerte, lo svolgimento delle operazioni di gara e la consegna dei materiali deve dunque ritenersi pienamente legittimo, in quanto la procedura era proprio volta ad “assicurare la “tempestiva” e, allo stesso tempo, “sicura” ripresa delle attività scolastiche”. Del pari è stata prevista una flessibilità dimensionale sulla quantità di prodotti offerta tale da garantire la più ampia partecipazione alla gara, mediante “la possibilità di “aggiudicazione a più operatori economici, fino a integrale copertura quantitativa e territoriale delle esigenze”.