Ottenuto l’accertamento della legittimità dell’aggiudicazione del servizio di
ristorazione scolastica del Comune di Venezia per conto di AMES S.p.A.
Sancito il principio che i requisiti per le gare d’appalto devono essere posseduti dall’insieme delle imprese del RTI e non da ogni singola impresa
Lo Studio Cintioli & Associati, boutique legale altamente specializzata nell’ambito del diritto amministrativo, della concorrenza e mercati regolamentati, e lo Studio dell’avv. Gennaro Rocco Notarnicola, hanno ottenuto davanti al Consiglio di Stato un’importante pronuncia in materia di appalti e di distribuzione e dimostrazione dei requisiti in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese.
Nello specifico, il prof. Fabio Cintioli e l’avv. Giuseppe Lo Pinto, unitamente all’Avv. Gennaro Rocco Notarnicola, hanno assistito con successo il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Vivenda S.p.A. e CNS nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, dimostrando la legittimità dell’aggiudicazione del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Venezia per conto di AMES S.p.A, l’ente appaltante comunale specifico, sostenendo, contrariamente a quanto osservato dal Tar Veneto nelle sentenza appellata, di essere in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando non potendo tali requisiti essere intesi nel senso del necessario loro possesso integrale in capo a ciascuna impresa raggruppata.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2591/2020 del 23 aprile 2020, ha definitivamente accertato la legittimità dell’aggiudicazione della gara indetta dal Comune di Venezia.
Nel dettaglio, la sentenza del Consiglio di Stato riconosce innanzitutto che le contestazioni mosse dal raggruppamento temporaneo secondo classificato, accolte dal Tar Veneto, risultavano inammissibili, perché articolate con mera memoria difensiva. Le stesse erano comunque infondate perché il requisito di partecipazione in contestazione doveva essere posseduto e dimostrato in via frazionata (cumulando quello posseduto da ciascuno dei componenti del raggruppamento).
La sentenza ha un’importanza che va oltre il caso di specie, perché afferma a chiare lettere che, laddove si preveda che, in caso di partecipazione in raggruppamento, i requisiti devono essere posseduti da tutte le imprese raggruppate e dalla capogruppo mandataria in misura maggioritaria, vige la regola del frazionamento e non può pretendersi il possesso dei requisiti al 100% in campo a ciascuna impresa del raggruppamento. Il preteso possesso del 100% dei requisiti in questione non è sostenibile perché snatura il carattere e la ratio dei raggruppamenti di imprese e perché non è concepibile che lo stesso requisito “posseduto in misura maggioritaria” da uno dei componenti del Rti sia al contempo “posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti” per intero.