Ottenuto l’accertamento della illegittimità della sanzione che era stata irrogata dall’AGCM con riferimento al fenomeno del secondary ticketing.

 

 

Lo Studio Cintioli & Associati, boutique legale altamente specializzata nell’ambito del diritto amministrativo, della concorrenza e mercati regolamentati, e lo Studio Pirola Pennuto Zei, uno dei principali Studi indipendenti in Italia, hanno ottenuto davanti al Consiglio di Stato un’importante pronuncia in materia di pratiche commerciali scorrette nel settore dell’online ticketing.

Il team dello Studio Cintioli & Associati – guidato dal prof. avv. Fabio Cintioli e con il supporto dell’Avv. Paolo Giugliano – unitamente all’Avv. Maurizio Bernardi, socio dello Studio Pirola Pennuto Zei, ha assistito con successo TicketOne S.p.A. nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato dimostrando la illegittimità del provvedimento con il quale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva attribuito a TicketOne una pratica commerciale scorretta relativa alle attività di vendita online di biglietti per i concerti di maggior richiamo (c.d. hot events), sostenendo che la società non avesse impedito la diffusione di biglietti sul mercato secondario ed avesse dunque arrecato un pregiudizio ai consumatori.

Il Consiglio di Stato, con l’odierna sentenza n. 2414/2020, ha definitivamente accertato l’illegittimità del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e della collegata sanzione pecuniaria di oltre 1 milione di euro, che pure avevano avuto grande risalto e diffusione mediatica. Le ragioni di TicketOne, peraltro, erano già state positivamente valutate dal TAR Lazio con la sentenza n. 2330/2018.

Nel dettaglio, la sentenza del Consiglio di Stato riconosce che le contestazioni mosse dall’Autorità risultano contraddette in radice da numerose circostanze, anche in considerazione del fatto che proprio TicketOne aveva dimostrato di aver adottato diverse azioni al fine di contrastare proprio il fenomeno del secondary ticketing attraverso i propri sistemi informatici.

La sentenza ha un’importanza che va oltre il caso di specie, perché spiega che, nelle istruttorie preordinate all’accertamento di una pratica commerciale scorretta, è sempre necessario tener conto delle prove documentali fornite dall’impresa nel corso del procedimento, le quali non possono essere superate da mere affermazioni di segno contrario non supportate da documentazione probatoria.